Si può utilizzare solo la procedura online, sotto il controllo di Comuni, Centri per l'Impiego e Direzioni del Lavoro. Non hanno più valore le dimissioni in bianco
Roma - 5 marzo 2008 - "Io ti assumo, ma mi devo tutelare… firmami una lettera di dimissioni…". Uno dei ricatti più cari ai datori di lavoro scorretti diventa finalmente impraticabile.
Da oggi, chi vuole lasciare il lavoro, deve rivolgersi per forza a un intermediario istituzionale che compilerà uno speciale modulo online. Questo vuol dire che tutte le lettere di dimissioni in bianco chiuse nei cassetti delle imprese, pronte ad essere tirate fuori per far passare un licenziamento per la scelta del lavoratore, perdono ogni valore.
La nuova procedura è stata introdotta dalla legge 188/2007 e definita da un decreto interministeriale del 21 gennaio scorso. Si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinato, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, ai contratti di collaborazione di natura occasionale, ai contratti di associazione in partecipazione, ai contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.
Come spiega il ministero del lavoro, chi vuole presentare le dimissioni volontarie potrà recarsi presso il Comune, il Centro per l'impiego, la Direzione regionale o provinciale del lavoro e, quando saranno abilitati, anche presso sindacati e patronati.
Qui un operatore si collegherà al sistema informatico del ministero e inserirà i dati relativi alle dimissione, quindi stamperà un modulo con un codice univoco e la data di rilascio, che andrà consegnato entro 15 giorni al datore di lavoro, dopodiché perderà valore. Chi vuole, potrà anche pre-compilare il modulo da solo, attraverso il www.lavoro.gov.it, ma poi dovrà comunque farselo convalidare da uno dei soggetti abilitati.
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La circolare esplicativa del Ministro del Lavoro
DIMISSIONI VOLONTARIE
Il provvedimento delle dimissioni volontarie si inserisce nell'attuale quadro normativo quale ulteriore nuova azione di contrasto al lavoro irregolare , ha infatti come primo obiettivo quello di evitare il fenomeno delle c.d. "lettere di dimissione in bianco". Il Decreto Interministeriale 21 gennaio 2008, attuativo della legge 188/2007, non si limita ad adottare il modulo, ma contiene una regolamentazione organica del sistema, definendo i dizionari terminologici e le modalità tecniche di rilascio al lavoratore tramite i soggetti “intermediari".
Con l'introduzione del nuovo modulo informatico per la presentazione delle dimissioni volontarie, valido su tutto il territorio nazionale e dotato delle caratteristiche di non contraffazione e falsificazione , diventano nulle le dimissioni presentate in altra forma.
Le Dimissioni Volontarie, a partire dal 5 marzo 2008 , dovranno corrispondere necessariamente a quelle del modulo adottato con il Decreto. La validità viene definita nel tempo: dalla data di emissione fino al 15° giorno successivo.
Il Decreto si applica a tutti i casi di recesso unilaterale del lavoratore previsti dall'articolo 2118 del codice civile, nel rispetto del preavviso, la cui obbligatorietà non viene meno.

- Il lavoratore che intende presentare le dimissioni volontarie deve recarsi presso un soggetto intermediario: Comune, CPI, DPL, DRL)
- Il soggetto intermediario si collega al Sistema Informativo MDV del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed inserisce i dati relativi alla dimissione
- Il Sistema Informativo MDV rilascia il documento delle Dimissioni Volontarie con un codice univoco ed una data certa di rilascio (il documento ha validità 15gg)
- Il soggetto intermediario consegna al lavoratore il documento emesso dal sistema opportunamente vidimato
- Il lavoratore consegna il documento di Dimissioni al datore di lavoro