La mia ragazza (conoscete bene la mia storia) è residente dai miei genitori in quanto per il contratto di lavoro da colf mi avevano detto che non dovevamo essere conviventi.
Lei deve invitare qui sua mamma per 2 settimane.
Meglio se la lettera di invito la faccio io e la invito qui, o la fa mio papa' a casa sua o lo puo' fare la mia ragazza che ufficialmente risiede dai miei genitori?
Visto Turistico Per Mamma
Titolo: Re: Visto Turistico Per Mamma
Può farla chiunque di voi, compresa la tua ragazza.
Al limite, per questioni pratiche, può essere meglio che la faccia chi ha la reale disponibilità della casa così nessuno avrà nulla da ridire.
Al limite, per questioni pratiche, può essere meglio che la faccia chi ha la reale disponibilità della casa così nessuno avrà nulla da ridire.
Titolo: Re: Visto Turistico Per Mamma
Però se la fa la mia ragazza che è un parente stretto non dovrà pagare circa 30 euro ti risulta?
Titolo: Re: Visto Turistico Per Mamma
Sì, questo è giusto. Il costo del visto dovrebbe essere di 35 euro e per i parenti tip genitori o figni non è richiesto il pagamento.
loveforeverone ha scritto: [Visualizza Messaggio]
Sì, questo è giusto. Il costo del visto dovrebbe essere di 35 euro e per i parenti tip genitori o figni non è richiesto il pagamento.
Titolo: Re: Visto Turistico Per Mamma
Mi sembra che N4 ti abbia già egregiamente risposto e consigliato, se poi vuoi sentirti dire quello che vuoi te dillo chiaramente e lo faremo
Ultima modifica di assodipicche il 15 Novembre 2017, 18:11, modificato 1 volta in totale
loveforeverone ha scritto: [Visualizza Messaggio]
Mi sembra che N4 ti abbia già egregiamente risposto e consigliato, se poi vuoi sentirti dire quello che vuoi te dillo chiaramente e lo faremo
n4italia ha scritto: [Visualizza Messaggio]
Ultima modifica di assodipicche il 15 Novembre 2017, 18:11, modificato 1 volta in totale
Titolo: Re: Visto Turistico Per Mamma
Dobbiamo barrare la casella in cui si dichiara che entro 48 ore andiamo a denunciare la sua presenza qua? ma per turismo lo dobbiamo fare????
E la casella che siamo consapevoli delle responsabilita' penali...ecc.ecc?
che casino con questi documenti...
E la casella che siamo consapevoli delle responsabilita' penali...ecc.ecc?
che casino con questi documenti...
Titolo: Re: Visto Turistico Per Mamma
Certo che devi fare la dichiarazione entro 48 ore, ti puoi anche scaricare il modulo nella home nel vademecum.
Titolo: Re: Visto Turistico Per Mamma
boh le altre volte non l'avevamo fatto....tutto questo casino per 2 settimane di permanenza qua?
Maxovich ha scritto: [Visualizza Messaggio]
boh le altre volte non l'avevamo fatto....tutto questo casino per 2 settimane di permanenza qua?
Titolo: Re: Visto Turistico Per Mamma
allora continua a fare come hai fatto le altre volte senza fare domande inutili !!
loveforeverone ha scritto: [Visualizza Messaggio]
allora continua a fare come hai fatto le altre volte senza fare domande inutili !!
Titolo: Re: Visto Turistico Per Mamma
Ultima modifica di loveforeverone il 20 Novembre 2017, 11:56, modificato 1 volta in totale
Io pero' leggo questo:
Per coloro che provengono da paesi non-Schengen la dichiarazione di presenza avviene tramite l'apposizione, da parte della polizia di frontiera, dell'impronta del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio
oh stai calmo la mia domanda non e' inutile..
Per coloro che provengono da paesi non-Schengen la dichiarazione di presenza avviene tramite l'apposizione, da parte della polizia di frontiera, dell'impronta del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio
oh stai calmo la mia domanda non e' inutile..
Ultima modifica di loveforeverone il 20 Novembre 2017, 11:56, modificato 1 volta in totale
Titolo: Re: Visto Turistico Per Mamma
Love,
una frase copiata/incollata senza riferimenti non credo possa essere d'aiuto!
Non è che state confondendo con la cessione del fabbricato?
una frase copiata/incollata senza riferimenti non credo possa essere d'aiuto!
Non è che state confondendo con la cessione del fabbricato?
Titolo: Re: Visto Turistico Per Mamma
qui hai tutte le risposte , ogni altra domanda di cui la risposta e' presente nel decreto ministeriale e' da ritenersi inutile
Gazzetta Ufficiale N. 181 del 6 Agosto 2007
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 26 Luglio 2007
Modalita' di presentazione della dichiarazione di presenza resa dagli stranieri per soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo e studio di cui alla legge 28 maggio 2007, n. 68.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 28 maggio 2007, n. 68, recante "Disciplina dei
soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo
e studio" e, particolarmente:
l'art. 1, comma 1, in base al quale il permesso di soggiorno di
cui all'art. 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non e'
richiesto per i cittadini stranieri che abbiano fatto ingresso in
Italia per visite, affari, turismo o studio, qualora la durata del
soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi;
l'art. 1, comma 2, in base al quale lo straniero al momento
dell'ingresso o, in caso di provenienza dai Paesi dell'area Schengen,
entro otto giorni dall'ingresso, e' tenuto a dichiarare la sua
presenza, rispettivamente all'autorita' di frontiera o al questore
della provincia in cui si trova, secondo le modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'interno;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286, recante il
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto l'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni e integrazioni;
Ritenuto di dover stabilire le modalita' di adempimento
dell'obbligo di cui all'art. 1 della predetta legge n. 68 del 2007,
adottando criteri di economicita' ed efficacia dell'azione
amministrativa di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' di
semplificazione degli adempimenti a carico degli utenti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
A d o t t a
il seguente decreto:
Art. 1.
1. Lo straniero, in provenienza diretta da Paesi che non
applicano l'Accordo di Schengen, assolve l'obbligo di rendere la
dichiarazione di presenza di cui all'art. 1, comma 2, della legge
28 maggio 2007, n. 68, all'atto del suo ingresso nel territorio dello
Stato presentandosi ai valichi di frontiera.
2. L'adempimento dell'obbligo e' attestato mediante
l'apposizione, da parte della polizia di frontiera, dell'impronta del
timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio.
Art. 2.
1. Lo straniero, in provenienza diretta da Paesi che applicano
l'Accordo di Schengen, rende la dichiarazione di presenza, entro otto
giorni dall'ingresso, al questore della provincia in cui si trova,
sul modulo allegato che costituisce parte integrante del presente
decreto, ovvero, se alloggiato in una delle strutture ricettive di
cui all'art. 109, comma 1, del regio decreto del 18 giugno 1931, n.
773, mediante la dichiarazione prevista dal comma 3 dello stesso
articolo.
2. L'adempimento dell'obbligo e' attestato mediante il rilascio
di copia della dichiarazione, che dovra' essere esibita ad ogni
richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
Art. 3.
1. Il trattamento dei dati personali di cui al presente decreto
e' effettuato in conformita' con quanto previsto dalla legge
1° aprile 1981, n. 121 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196.
Roma, 26 luglio 2007
Il Ministro: Amato
.
loveforeverone ha scritto: [Visualizza Messaggio]
qui hai tutte le risposte , ogni altra domanda di cui la risposta e' presente nel decreto ministeriale e' da ritenersi inutile
Gazzetta Ufficiale N. 181 del 6 Agosto 2007
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 26 Luglio 2007
Modalita' di presentazione della dichiarazione di presenza resa dagli stranieri per soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo e studio di cui alla legge 28 maggio 2007, n. 68.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 28 maggio 2007, n. 68, recante "Disciplina dei
soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo
e studio" e, particolarmente:
l'art. 1, comma 1, in base al quale il permesso di soggiorno di
cui all'art. 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non e'
richiesto per i cittadini stranieri che abbiano fatto ingresso in
Italia per visite, affari, turismo o studio, qualora la durata del
soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi;
l'art. 1, comma 2, in base al quale lo straniero al momento
dell'ingresso o, in caso di provenienza dai Paesi dell'area Schengen,
entro otto giorni dall'ingresso, e' tenuto a dichiarare la sua
presenza, rispettivamente all'autorita' di frontiera o al questore
della provincia in cui si trova, secondo le modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'interno;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286, recante il
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto l'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni e integrazioni;
Ritenuto di dover stabilire le modalita' di adempimento
dell'obbligo di cui all'art. 1 della predetta legge n. 68 del 2007,
adottando criteri di economicita' ed efficacia dell'azione
amministrativa di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' di
semplificazione degli adempimenti a carico degli utenti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
A d o t t a
il seguente decreto:
Art. 1.
1. Lo straniero, in provenienza diretta da Paesi che non
applicano l'Accordo di Schengen, assolve l'obbligo di rendere la
dichiarazione di presenza di cui all'art. 1, comma 2, della legge
28 maggio 2007, n. 68, all'atto del suo ingresso nel territorio dello
Stato presentandosi ai valichi di frontiera.
2. L'adempimento dell'obbligo e' attestato mediante
l'apposizione, da parte della polizia di frontiera, dell'impronta del
timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio.
Art. 2.
1. Lo straniero, in provenienza diretta da Paesi che applicano
l'Accordo di Schengen, rende la dichiarazione di presenza, entro otto
giorni dall'ingresso, al questore della provincia in cui si trova,
sul modulo allegato che costituisce parte integrante del presente
decreto, ovvero, se alloggiato in una delle strutture ricettive di
cui all'art. 109, comma 1, del regio decreto del 18 giugno 1931, n.
773, mediante la dichiarazione prevista dal comma 3 dello stesso
articolo.
2. L'adempimento dell'obbligo e' attestato mediante il rilascio
di copia della dichiarazione, che dovra' essere esibita ad ogni
richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
Art. 3.
1. Il trattamento dei dati personali di cui al presente decreto
e' effettuato in conformita' con quanto previsto dalla legge
1° aprile 1981, n. 121 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196.
Roma, 26 luglio 2007
Il Ministro: Amato
.
Titolo: Re: Visto Turistico Per Mamma
Ok quindi avevo ragione io...non serve dichiarare la presenza.
Secondo me occorre stare un po calmi qui dentro...
Secondo me occorre stare un po calmi qui dentro...
Titolo: Re: Visto Turistico Per Mamma
secondo me invece occorre un po' piu' di gratitudine
comunque nessuno e' agitato , siamo tutti calmi
Ultima modifica di icipo76 il 20 Novembre 2017, 14:41, modificato 1 volta in totale
loveforeverone ha scritto: [Visualizza Messaggio]
secondo me invece occorre un po' piu' di gratitudine
comunque nessuno e' agitato , siamo tutti calmi
Ultima modifica di icipo76 il 20 Novembre 2017, 14:41, modificato 1 volta in totale
Titolo: Re: Visto Turistico Per Mamma
Forse vi state un attimo confondendo.....
La dichiarazione di presenza è una cosa mentre la dichiarazione d'ospitalità un'altra! La prima si ha alla frontiera mentre la seconda la fai tramite la 'cessione del fabbricato' in polizia entro le 48 ore dall'arrivo....
La prima l'assolve, come scritto su quanto postato da ICIPO, lo straniero, mentre invece la seconda l'assolve colui che ospita......
La dichiarazione di presenza è una cosa mentre la dichiarazione d'ospitalità un'altra! La prima si ha alla frontiera mentre la seconda la fai tramite la 'cessione del fabbricato' in polizia entro le 48 ore dall'arrivo....
La prima l'assolve, come scritto su quanto postato da ICIPO, lo straniero, mentre invece la seconda l'assolve colui che ospita......
Titolo: Re: Visto Turistico Per Mamma
La prima si fa sempre alla Questura o dai vigili. Va fatta entro i 7 giorni dall'arrivo in Italia, quando il timbro di ingresso in UE viene apposto in un Paese terzo e, indipendentemente dal timbro, in tutti i casi di soggiorno superiore ai 90 giorni.
Per la seconda, che il modulo sia "cessione di fabbricato" o "dichiarazione di ospitalità" è la stessa cosa.
Per la seconda, che il modulo sia "cessione di fabbricato" o "dichiarazione di ospitalità" è la stessa cosa.
Titolo: Re: Visto Turistico Per Mamma
Che casino...veramente non ci capisco piu' niente.
Facciamola semplice: la figlia con PDS invita la madre qui in Italia.
Quando arriva sua mamma qui deve andare in questura a denunciare la presenza? deve fare qualcosa?
Facciamola semplice: la figlia con PDS invita la madre qui in Italia.
Quando arriva sua mamma qui deve andare in questura a denunciare la presenza? deve fare qualcosa?
Titolo: Re: Visto Turistico Per Mamma
Gazzetta Ufficiale N. 181 del 6 Agosto 2007
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 26 Luglio 2007
Modalita' di presentazione della dichiarazione di presenza resa dagli stranieri per soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo e studio di cui alla legge 28 maggio 2007, n. 68.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 28 maggio 2007, n. 68, recante "Disciplina dei
soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo
e studio" e, particolarmente:
l'art. 1, comma 1, in base al quale il permesso di soggiorno di
cui all'art. 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non e'
richiesto per i cittadini stranieri che abbiano fatto ingresso in
Italia per visite, affari, turismo o studio, qualora la durata del
soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi;
l'art. 1, comma 2, in base al quale lo straniero al momento
dell'ingresso o, in caso di provenienza dai Paesi dell'area Schengen,
entro otto giorni dall'ingresso, e' tenuto a dichiarare la sua
presenza, rispettivamente all'autorita' di frontiera o al questore
della provincia in cui si trova, secondo le modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'interno;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286, recante il
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto l'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni e integrazioni;
Ritenuto di dover stabilire le modalita' di adempimento
dell'obbligo di cui all'art. 1 della predetta legge n. 68 del 2007,
adottando criteri di economicita' ed efficacia dell'azione
amministrativa di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' di
semplificazione degli adempimenti a carico degli utenti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
A d o t t a
il seguente decreto:
Art. 1.
1. Lo straniero, in provenienza diretta da Paesi che non
applicano l'Accordo di Schengen, assolve l'obbligo di rendere la
dichiarazione di presenza di cui all'art. 1, comma 2, della legge
28 maggio 2007, n. 68, all'atto del suo ingresso nel territorio dello
Stato presentandosi ai valichi di frontiera.
2. L'adempimento dell'obbligo e' attestato mediante
l'apposizione, da parte della polizia di frontiera, dell'impronta del
timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio.
Art. 2.
1. Lo straniero, in provenienza diretta da Paesi che applicano
l'Accordo di Schengen, rende la dichiarazione di presenza, entro otto
giorni dall'ingresso, al questore della provincia in cui si trova,
sul modulo allegato che costituisce parte integrante del presente
decreto, ovvero, se alloggiato in una delle strutture ricettive di
cui all'art. 109, comma 1, del regio decreto del 18 giugno 1931, n.
773, mediante la dichiarazione prevista dal comma 3 dello stesso
articolo.
2. L'adempimento dell'obbligo e' attestato mediante il rilascio
di copia della dichiarazione, che dovra' essere esibita ad ogni
richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
Art. 3.
1. Il trattamento dei dati personali di cui al presente decreto
e' effettuato in conformita' con quanto previsto dalla legge
1° aprile 1981, n. 121 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196.
Roma, 26 luglio 2007
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Modalita' di presentazione della dichiarazione di presenza resa dagli stranieri per soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo e studio di cui alla legge 28 maggio 2007, n. 68.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 28 maggio 2007, n. 68, recante "Disciplina dei
soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo
e studio" e, particolarmente:
l'art. 1, comma 1, in base al quale il permesso di soggiorno di
cui all'art. 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non e'
richiesto per i cittadini stranieri che abbiano fatto ingresso in
Italia per visite, affari, turismo o studio, qualora la durata del
soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi;
l'art. 1, comma 2, in base al quale lo straniero al momento
dell'ingresso o, in caso di provenienza dai Paesi dell'area Schengen,
entro otto giorni dall'ingresso, e' tenuto a dichiarare la sua
presenza, rispettivamente all'autorita' di frontiera o al questore
della provincia in cui si trova, secondo le modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'interno;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286, recante il
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto l'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni e integrazioni;
Ritenuto di dover stabilire le modalita' di adempimento
dell'obbligo di cui all'art. 1 della predetta legge n. 68 del 2007,
adottando criteri di economicita' ed efficacia dell'azione
amministrativa di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' di
semplificazione degli adempimenti a carico degli utenti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
A d o t t a
il seguente decreto:
Art. 1.
1. Lo straniero, in provenienza diretta da Paesi che non
applicano l'Accordo di Schengen, assolve l'obbligo di rendere la
dichiarazione di presenza di cui all'art. 1, comma 2, della legge
28 maggio 2007, n. 68, all'atto del suo ingresso nel territorio dello
Stato presentandosi ai valichi di frontiera.
2. L'adempimento dell'obbligo e' attestato mediante
l'apposizione, da parte della polizia di frontiera, dell'impronta del
timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio.
Art. 2.
1. Lo straniero, in provenienza diretta da Paesi che applicano
l'Accordo di Schengen, rende la dichiarazione di presenza, entro otto
giorni dall'ingresso, al questore della provincia in cui si trova,
sul modulo allegato che costituisce parte integrante del presente
decreto, ovvero, se alloggiato in una delle strutture ricettive di
cui all'art. 109, comma 1, del regio decreto del 18 giugno 1931, n.
773, mediante la dichiarazione prevista dal comma 3 dello stesso
articolo.
2. L'adempimento dell'obbligo e' attestato mediante il rilascio
di copia della dichiarazione, che dovra' essere esibita ad ogni
richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
Art. 3.
1. Il trattamento dei dati personali di cui al presente decreto
e' effettuato in conformita' con quanto previsto dalla legge
1° aprile 1981, n. 121 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196.
Roma, 26 luglio 2007
Il Ministro: Amato
Titolo: Re: Visto Turistico Per Mamma
Se si effettua la Dichiarazione di ospitalità entro 48 ore in questura si assolve anche l'obbligo degli 8 giorni.
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