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PROLUNGARE IL VISTO IN ITALIA
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Daisy
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 PROLUNGARE IL VISTO IN ITALIA
Ciao a tutti, eccomi di nuovo qui e ho qualche domanda a voi tutti.
Febbraio 2006 vado a Torino per ca 2 settimane. E.. voglio prolungare
il visto per i prossimi 3 mesi. Voglio prendere l'occasione di lavorare un po' all'azienda di un mio amico di chat. Mi ha proposto di fare 3 mesi di prova, e, se tutto andra' bene, sara' possibile di prolungare il visto ancora per un'anno. Pero' lui non ha mai avuto questa esperienza e non sa quali documenti servono per l'applicazione di proroga del visto.Qualcuno mi potrebbe aiutare?
Grazie in anticipo...
[color=red:78454b29e4]DAISY[/color:78454b29e4]
P.S. Ho letto che ci sono le folle lunghe a questura.. Significa che dal primo giorno dovro occuparmi a fare queste folle per presentarmi a questura? C'e possibilita' di poter farlo durante queste due settimane?? :shock:
____________ Se tu non ti ricordi la piщ piccola follia a cui ti ha condotto l'amore, tu non hai amato.(William Shakespeare)
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#1 08 Dicembre 2005, 12:29 |
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Morkov
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Ciao,
a me non risulta che puoi lavorare in Italia se sei entrata con visto turistico, è fuori legge e oltre a rischiare tu, rischia a livello penale anche l'eventuale datore di lavoro.
Il visto per motivo di studio offre qualche chances di lavoro, ma devono essere veramente poche ore alla settimana e in ogni caso il tutto limitato nel tempo.
Per lavorare in Italia bisogna entrarci con le benedette quote di ingresso annuali.
____________ Roberto "Морковь"
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#2 08 Dicembre 2005, 12:32 |
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Daisy
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Grazie della risposta.. ma.. anche se mi prorogano il visto per 3 mesi sara' sempre il visto turistico?? per 3 mesi?? :shock:
____________ Se tu non ti ricordi la piщ piccola follia a cui ti ha condotto l'amore, tu non hai amato.(William Shakespeare)
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#3 08 Dicembre 2005, 12:44 |
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Mystero
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Ti posto questo primo approccio, mi riservo però di trovarti qualcosa di più recente e particolare per il tuo caso:
Acquis di Schengen - Decisione del Comitato esecutivo del 14 dicembre 1993 riguardante la proroga del visto uniforme (SCH/Com-ex (93) 21)
Gazzetta ufficiale n. L 239 del 22/09/2000 pag. 0151 - 0153
DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO
del 14 dicembre 1993
riguardante la proroga del visto uniforme
(SCH/Com-ex (93) 21)
IL COMITATO ESECUTIVO,
visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,
visto l'articolo 17.3 di tale Convenzione,
DECIDE:
La proroga del visto uniforme avverrà secondo i principi comuni definiti nel documento allegato.
Parigi, 14 dicembre 1993.
Il Presidente
A. Lamassoure
ALLEGATO RELATIVO ALLA PROROGA DEL VISTO UNIFORME
NORME COMUNI
1. La Convenzione di applicazione prevede all'articolo 17, paragrafo 3 e) che il Comitato esecutivo prenda le decisioni necessarie relative alle condizioni di proroga dei visti, nel rispetto degli interessi di tutte le Parti contraenti. Questa disposizione costituisce la base giuridica delle norme comuni definite nel presente documento.
2. La proroga della durata del soggiorno del visto è possibile in caso di fatto nuovo, successivo al rilascio del visto. La domanda deve essere debitamente motivata, in particolare per ragioni di forza maggiore, per ragioni umanitarie, professionali o personali serie. In nessun caso può avere l'effetto di sviare la finalità del visto. Spetta alle autorità amministrative competenti valutare se il motivo addotto giustifica effettivamente la proroga.
3. La proroga del visto non deve rendere la durata del soggiorno superiore a 90 giorni.
4. La proroga del visto avviene secondo le procedure nazionali.
5. L'autorità responsabile è quella del paese nel cui territorio si trova la persona richiedente la proroga del visto, anche nel caso in cui, in forza di tale proroga, questa si rechi nel territorio di un'altra Parte contraente.
Sono responsabili della proroga del visto, per ogni Parte contraente, le seguenti autorità amministrative:
- Belgio: per i visti ordinari: Gouvernements provinciaux (Provincia); per i visti diplomatici e di servizio: Ministero degli Affari esteri.
- Germania: "Auslà¤nderamt der jeweiligen Stadt oder des Landkreises" (Ufficio degli stranieri della città o della circoscrizione amministrativa).
- Grecia: "Υπουργείο Δημόσιας Τάξης (Γραφεία Αλλοδαπών)"; [Ministero dell'ordine pubblico (Ufficio stranieri)]
- Spagna: per i passaporti ordinari: "Por la Direccià³n General de la PolicàÂa (ComisaràÂa General de Documentacià³n) o por los Gobernadores Civiles y, por delegacià³n, por las Jefaturas Superiores de PolicàÂa, ComisaràÂas Provinciales de PolicàÂa y ComisaràÂas locales de PolicàÂa" [Direzione generale della Polizia (Commissariato generale di documentazione) o Prefetti e per delega, Questure superiori, Commissariati provinciali di Polizia e Commissariati locali di Polizia];
per i passaporti diplomatici e di servizio: "Ministerio de Asuntos Exteriores" (Ministero degli Affari esteri).
- Francia: Prèfectures (a Parigi, Prèfecture de police).
- Italia: "Ufficio degli Stranieri (Questure della Repubblica)".
- Lussemburgo: per tutti i visti: Service des passeports et visas du Ministère des Affaires ètrangères (Servizio passaporti e visti del Ministero degli Affari esteri).
- Paesi Bassi: per i visti ordinari: "Hoofden van de plaatselijke politie" (Responsabili della polizia locale)
per i visti diplomatici e di servizio: "Ministerie van Buitenlandse Zaken" (Ministero degli Affari esteri).
- Portogallo: "Servià§o de Estrangeiros e Fronteiras" du "Ministèrio da Administracà£o Interna" (Servizio degli Stranieri e delle Frontiere del Ministero dell'Interno)
6. A seconda delle procedure nazionali, la proroga del visto equivale concretamente all'apposizione di una nuova vignetta visto o di un timbro.
7. La proroga del visto dà luogo alla riscossione di un diritto.
8. La proroga del visto deve mantenere un carattere eccezionale nel caso di persone di nazionalità o di categoria soggetta alla procedura di consultazione delle autorità centrali in una o più Parti contraenti. In caso di proroga, deve essere informata l'autorità centrale del paese la cui Rappresentanza consolare ha rilasciato il visto.
9. Salvo casi eccezionali decisi dall'autorità amministrativa che dispone la proroga del visto, il visto prorogato rimane un visto uniforme che dà accesso al territorio delle Parti contraenti per il quale il visto era valido al momento del rilascio.
____________ E' inutile discutere con un idiota...prima ti porta al suo livello e poi ti batte per esperienza.
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Andrea
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#4 08 Dicembre 2005, 13:01 |
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Mystero
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In generale con il visto turistico non è possibile svolgere nessuna attività lavorativa. Una volta che si entra in Italia, (indipendentemente dal fatto che sia o meno necessario il visto per turismo) prima dello scadere di 8 giorni, è obbligatorio andare in Questura per richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per turismo altrimenti si rischia l'espulsione. Scaduti gli 8 giorni non è più possibile chiedere il rinnovo e chi subisce dei controlli rischia, e succede spesso, di vedersi sottoporre un provvedimento di espulsione che in base alla nuova legge può essere immediatamente eseguito con accompagnamento alla frontiera.
La domanda: “Il visto è rinnovabile per almeno altri tre mesi?†è posta male perchè, casomai, dovrebbe essere il permesso di soggiorno per turismo e non il visto che dopo 8 giorni non è più valido. Il rilascio del visto d'ingresso per turismo è altamente discrezionale, infatti la legge Bossi Fini prevede addirittura che il provvedimento di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per turismo non deve nemmeno essere motivato dal consolato competente. In altre parole si sancisce per legge che se si vuole si concede il visto per turismo, se non si vuole non lo si concede. Una volta che lo straniero arriva in Italia con visto turistico (o proviene da un paese esente) il pds può essere rilasciato per la durata non superiore a quella indicata nel visto. Nel visto normalmente si specifica la durata del soggiorno autorizzato nello spazio Schengen. In ogni caso il pds per turismo non viene rilasciato per un periodo superiore a 3 mesi quindi è assolutamente discrezionale e alquanto rara la possibilità di proroga e rinnovo per altri tre mesi. Solo a fronte di circostanze particolari e documentate (per esempio per motivi di salute :wink: ) molto discrezionalmente la questura può autorizzare la proroga.
NOTA BENE: chi si presentasse in questura con il pds per turismo scaduto per chiederne il rinnovo può rischiare di ottenere un espulsione.
____________ E' inutile discutere con un idiota...prima ti porta al suo livello e poi ti batte per esperienza.
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Andrea
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#5 08 Dicembre 2005, 13:08 |
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Daisy
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ooh.. grazie.. ma.. da parte della persona in Italia, quali documenti sono necessari??
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#6 08 Dicembre 2005, 13:10 |
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Mystero
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Ingresso per turismo
Il Regolamento in oggetto (Regolamento di Attuazione della legge Bossi Fini) ha introdotto un'altra novità per quanto riguarda l'ingresso per turismo. All'art. 10 si prevede infatti che: In caso di soggiorno per turismo di durata non superiore a trenta giorni, gli stranieri appartenenti a Paesi in regime di esenzione di visto turistico possono richiedere il permesso di soggiorno al momento dell'ingresso nel territorio nazionale alla frontiera, attraverso la compilazione e la sottoscrizione di un apposito modulo. La ricevuta rilasciata dall'ufficio di polizia equivale a permesso di soggiorno per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale.
In altre parole nel caso di turisti che provengono dai paesi che beneficiano dell'esenzione del visto di ingresso per turismo e che prevedono di soggiornare in Italia per meno di 30 giorni (anche se in realtà il soggiorno potrebbe essere di durata superiore proprio per chi proviene da paesi che beneficiano di tale esenzione), il permesso di soggiorno potrà essere richiesto direttamente alla frontiera compilando un apposito modulo e la ricevuta che verrà rilasciata dalla polizia di frontiera equivarrà al permesso di soggiorno vero e proprio, dispensando, quindi, gli interessati dal presentarsi presso la questura competente per territorio entro otto giorni dal loro ingresso in Italia (come espressamente previsto all'art. 5, comma 2 del Testo Unico sull'Immigrazione).
L'idea è senz'altro buona, ma quello che è difficile capire è se questa possibilità potrà essere esercitata concretamente anche alle frontiere dello spazio Schengen diverse da quella italiana. Non vedo, ad esempio, come questa disposizione si possa imporre alla polizia austriaca. Nel caso in cui lo straniero dovesse invece arrivare da una frontiera italiana non dovrebbe esservi alcun problema.
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Andrea
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#7 08 Dicembre 2005, 13:12 |
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Mystero
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se un cittadino extracomunitario autorizzato al lavoro dipendente non stagionale (ultimo decreto flussi) al momento del rilascio dell'autorizzazione al lavoro da parte delle DPL fosse già in Italia regolarmente soggiornante con permesso di soggiorno per turismo? Dovrebbe comunque rientrare in patria e richiedere un visto di ingresso per lavoro o potrebbe rimanere in Italia convertendo il permesso di soggiorno?
Il regolamento di attuazione della legge Bossi Fini (Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334 - “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazioneâ€Â, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 (supplemento ordinario n. 17/L) del 10 febbraio 2005), non ha aggiunto nessuna possibilità ulteriore da questo punto di vista, ed ha invece ristretto la possibilità di conversione del permesso di soggiorno. Vigente il vecchio regolamento di attuazione (dpr 394/99), il permesso di soggiorno per motivi di turismo non poteva essere convertito direttamente in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ma solo in permesso di soggiorno per lavoro autonomo; anche questa possibilità è comunque abbastanza ristretta.
Quindi la persona interessata dovrà , purtroppo, tornare nel proprio paese uscendo dall'Italia prima che scada il permesso di soggiorno per turismo perchè, altrimenti, rischierebbe una espulsione nel momento in cui esce dal territorio Schengen. Una volta nel proprio paese, l'interessato dovrà presentare il nullaosta di autorizzazione all' assunzione per lavoro subordinato al competente consolato italiano e, quindi, dovrà attendere tutto il tempo necessario per il rilascio del visto di ingresso per poi rientrare in Italia con il permesso di ingresso per lavoro subordinato e chiedere il relativo permesso di soggiorno.
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Andrea
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#8 08 Dicembre 2005, 13:16 |
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Daisy
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[quote:ee7c571a61="Mystero"]
... infatti la legge Bossi Fini prevede addirittura che il provvedimento di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per turismo non deve nemmeno essere motivato dal consolato competente. In altre parole si sancisce per legge che se si vuole si concede il visto per turismo, se non si vuole non lo si concede... [/quote:ee7c571a61]
 e allora nessuna possibilita' ? Una volta nell'ambasciata italiana il visto non mi hanno dato.. senza nessuna spiegazione.. Ho dovuto fare proprio "salto mortale" per non prendere la stampa del rifiuto nel passaporto (altrimenti sarei stata bloccata per i prossimi 5 anni)...
____________ Se tu non ti ricordi la piщ piccola follia a cui ti ha condotto l'amore, tu non hai amato.(William Shakespeare)
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#9 08 Dicembre 2005, 13:24 |
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Mystero
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La disciplina del lavoro degli extracomunitari
di Francesca Piacentini
La disciplina del lavoro ha assunto un ruolo decisamente centrale nelle normative più recenti in ma teria di immigrazione.
L'inserimento nel testo unico 286/98,ad opera della legge 189/2002,della figura del contratto
di soggiorno ha creato tutta una vasta gamma di oneri posti in capo al datore di lavoro qualora intenda assumere alle proprie dipendenze stranieri posti in capo al datore di lavoro
posti in capo al datore di lavoro qualora intenda assumere alle proprie dipendenze stranieri
extracomunitari.
La disciplina del contratto di soggiorno è contenuta nell'art.5bis, introdotto nel T.U. 286/98 dalla
legge 189/2002.
Tale contratto consente al datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia di instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero.
Si tratta del meccanismo della c.d. “ chiamata professionale “.
L'importanza del contratto di soggiorno si evince dal fatto che i permessi di soggiorno per motivi di lavoro sono subordinati alla stipulazione del contratto stesso e, pertanto, si può ritenere che questa particolare tipologia di contratto sia l'istituto chiave della normativa italiana sull'immigrazione.
Il datore di lavoro è tenuto a presentare allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza o in quello in cui ha sede legale l'impresa nella quale lo straniero lavorerà una richiesta
nominativa diretta ad ottenere il nulla osta al lavoro,un'idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione residenziale per il lavoratore straniero e la proposta del contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza. Inoltre dovrà dichiarare di impegnarsi a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro assume anche la responsabilità della sistemazione abitativa del lavoratore per tutta la durata del rapporto di lavoro.
Egli assume l'obbligo di reperire e fornire alloggio in tutti i casi in cui lo straniero non sia in grado di trovarlo o ne abbia perso la disponibilità .
Questa procedura fa sì che il contratto possa essere considerato trilaterale poichè in esso si incontrano le volontà del datore di lavoro, dello straniero e dello Stato che interviene in via autoritativa.
Strettamente collegato a questa procedura è quanto disposto dall'articolo 24 T.U. 286/98 cioè la sanzione per la condotta del datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze stranieri irregolari. Si tratta di una contravvenzione per la cui integrazione è chiaramente sufficiente la colpa.
Uno degli aspetti più interessanti di tale fattispecie concerne i rapporti intercorrenti tra tale contravvenzione e il delitto di favoreggiamento della permanenza di extracomunitari.
Sul punto la Cassazione (v. Cass. Sez. I sent.28.6.2000) ha statuito che la condotta del datore di lavoro, può essere sanzionata quale favoreggiamento della permanenza solo se è caratterizzata dal dolo specifico dell'ingiusto profitto. Tanto comporta che si esuli dall'ambito del normale svolgimento del rapporto sinallagmatico di prestazione d'opera.
Configura un illecito di tal genere l'impiego di clandestini in attività contra ius o l'imposizione a loro carico di condizioni gravose o discriminatorie di orario o di retribuzione.
In mancanza di queste condizioni particolari, il datore di lavoro può essere sanzionato solamente per il reato contravvenzionale previsto nell'articolo 22 del T.U. 286/98.
Il favoreggiamento della permanenza non può ,quindi, venire contestato al datore di lavoro per il solo fatto della assunzione al lavoro di un clandestino.
Oltre al dolo specifico richiesto occorrerà verificare anche la gravità del fatto desumibile, ad esempio, valutando il numero di clandestini assunti.
La riconducibilità del fatto di colui che ha impiegato al lavoro extracomunitari immigrati contra ius, ove non venga rilevato il dolo specifico del fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di
illegalità degli stranieri,alla fattispecie ex articolo 12, comma 5, è stata esclusa a seguito della abrogazione dell'articolo 12, comma 1, della Legge 943/86.
Ad una diversa conclusione, considerando la sussistenza dello sfruttamento, è giunta la giurispru denza di merito (v.Tribunale Bologna sentenza 9.11.2000).
L'impiego di lavoratori immigrati in condizione di illegalità con la corresponsione di retribuzioni minime connota il fine di lucro e,quindi, l'ingiusto profitto tratto dalla condizione di illegalità richiesto dalla norma; infatti, in tal modo, si favorisce la permanenza dello straniero nello Stato al fine di trarre un ingiusto profitto dalla sua condizione di illegalità .
Tuttavia,la Corte Suprema,di recente, ha escluso che la condotta di chi impiega lavoratori stranieri in condizione di illegalità al fine di favorire lo sfruttamento possa essere ricompresa nel delitto
di cui all'articolo 12, comma 5 T.U. che sanziona la condotta di chi favorisce la permanenza dello straniero in condizione di illegalità nel territorio dello Stato, in ragione della diversa finalità della nuova norma incriminatrice funzionale a regolamentare i flussi di immigrazione nel territorio italiano laddove la disposizione abrogata aveva essenzialmente lo scopo di tutelare le condizioni dello straniero lavoratore ( v.Cass. sez. I sent. 16.02.02 n. 6487).
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Andrea
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#10 08 Dicembre 2005, 13:26 |
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Mystero
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[quote:9fe1a4eda7="Daisy"]   e allora nessuna possibilita' ? Una volta nell'ambasciata italiana il visto non mi hanno dato.. senza nessuna spiegazione.. Ho dovuto fare proprio "salto mortale" per non prendere la stampa del rifiuto nel passaporto (altrimenti sarei stata bloccata per i prossimi 5 anni)...[/quote:9fe1a4eda7]
Non disperare Daisy questo è solo un primo approccio per farti entrare nella logica, appena ho un pò di tempo cerco più nel particolare notizie per il tuo caso specifico.
Poka :wink:
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Andrea
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#11 08 Dicembre 2005, 13:32 |
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Daisy
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[quote:1257b41d20="Mystero"][
Non disperare Daisy!
[/quote:1257b41d20]
GRAZIE, Spero che le notizie saranno confortanti :P
____________ Se tu non ti ricordi la piщ piccola follia a cui ti ha condotto l'amore, tu non hai amato.(William Shakespeare)
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#12 08 Dicembre 2005, 14:07 |
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Morkov
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Mi dispiace rompere gli entusiasmi Daisy, ma con le disposizioni vigenti, il tuo programma di viaggio+lavoro non può essere realizzato legalmente purtroppo.
A meno che il nostro buon Mystero è in grado di trovare una scappatoia miracolosa... al problema, stiamo a vedere.
____________ Roberto "Морковь"
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#13 08 Dicembre 2005, 21:21 |
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muslim
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[quote:604bd8a94c="Morkov"]Mi dispiace rompere gli entusiasmi Daisy, ma con le disposizioni vigenti, il tuo programma di viaggio+lavoro non può essere realizzato legalmente purtroppo.
A meno che il nostro buon Mystero è in grado di trovare una scappatoia miracolosa... al problema, stiamo a vedere.[/quote:604bd8a94c]
MI SPIACE .. MA PER IL PDS TURISMO NON PERMETTE DI LAVORARE. E PER IL PDS LAVORO DEVE PASSARE PER LE QUOTE QUINDI IN QUESTURA PER IL NULLA OSTA. LA VEDO LUNGA!!! MOLTO LUNGA.
FORSE CON IL PDS STUDIO ... MA NON E' IL MIO CAMPO.
PER IL PROLUNGAMENTO DEL PDS, ARRIVATI IN ITALIA, .. RIPETO .. NON HA NIENTE A CHE FARE IL VISA OTTENUTO PER ENTRARE IN ITALIA RILASCIATO DALL'AMBASCIATA ITALIANA A MOSCA: SI CHIEDE IN QUESTURA AL MOMENTO DELLA REGOLARIZZAZIONE E L'OTTENIMENTO DEL PSD TURISMO PER IL PERIODO DEL VISA (8 GG.I DI TEMPO DA QUANDO SI ENTRA IN ITALIA). IN QUESTA SEDE SI CHIEDE ANCHE IL PROLUNGAMENTO PER I RESTANTI GIORNI FINO AD AVERE UN PDS TURISMO PER UN TOTALE DI 90 GG.I (COMPRESO VISA).
L'IMPORTANTE E'  PRESENTARE IN QUESTURA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER 90 GG.I INDIPENDENTEMENTE SE POI VERRA' ACCETTATA O MENO (IN PARTICOLARE LA FIDEJUSSIONE E L'ASSICURAZIONE SANITARIA VALIDA PER I 90 GG.I - CHIEDI ALL'UFFICIO RELAZIONI PUBBLICHE DELLA QUESTURA).
PER IL VISA MI SEMBRA CHE NON CI SIA DA CHIARIRE NIENTE, SOLO CHE SI DEVE ESSER PRECISI NEL PRESENTARE I DOCUMENTI PER IL RILASCIO E QUINDI PER ENTRARE IN ITALIA. SALUTI.
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#14 09 Dicembre 2005, 0:15 |
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Daisy
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Registrato: Gennaio 2005
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Grazie a tutti che mi hanno risposto...
Beh, allora lavorare legalmente non potro.. Ma.. almeno vedo l'azienda, provero a lavorare (per vedere se potro proprio fare questo lavoro e se andra' bene per me e per l'azienda). E poi se sara' davvero una cosa conveniente, potro tornare in Italia con il visto di lavoro che mi fara' questa azienda. Entrare nella procedura lunga ufficiale senza fare una prova non voglio ne io ne manager dell'azienda.
:-) ancora grazie a tutti!
____________ Se tu non ti ricordi la piщ piccola follia a cui ti ha condotto l'amore, tu non hai amato.(William Shakespeare)
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#15 12 Dicembre 2005, 10:55 |
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Lorenzo
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[quote:db58ebdc04="Daisy"]Grazie a tutti che mi hanno risposto...
Beh, allora lavorare legalmente non potro.. Ma.. almeno vedo l'azienda, provero a lavorare (per vedere se potro proprio fare questo lavoro e se andra' bene per me e per l'azienda). E poi se sara' davvero una cosa conveniente, potro tornare in Italia con il visto di lavoro che mi fara' questa azienda. Entrare nella procedura lunga ufficiale senza fare una prova non voglio ne io ne manager dell'azienda.
:-) ancora grazie a tutti![/quote:db58ebdc04]
se ti sposi con uno dei papabili "bravi ragazzi" single del forum, li puoi distinguere da come si comportano bene in discoteca :lol: :lol: :lol: , hai risolto i tuoi problemi...
c69
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#16 12 Dicembre 2005, 11:18 |
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Morkov
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Età: 50 Residenza:  Cagliari, Italy
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"potro tornare in Italia con il visto di lavoro che mi fara' questa azienda"
ricordati Daisy che la frase che hai scritto qua sopra, è facile a scriversi, ma difficile da farla diventare realtà ... ma non impossibile.
Anche fare un visto di lavoro non è banale. Ammesso che l'azienda che vuole assumerti riesca a fare tutti i documenti per tempo e avviare le pratiche, poi bisogna riuscire ad entrare dentro la famigerata quota d'ingresso, spesso divisa anche per nazionalità (esempio possono entrare solo 6000 marocchini, 7000 tunisini, 50 somali etc...) per cui, quello che voglio dirti è "non commettere l'errore di dare per scontate certe cose, in fase di pianificazione dei tuoi progetti di vita".
Con un grosso augurio
____________ Roberto "Морковь"
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#17 12 Dicembre 2005, 13:31 |
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lenin
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Residenza:  Veneto , Europa LENIN®
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[quote:d00311c20a="Cyberg69"][quote:d00311c20a="Daisy"]Grazie a tutti che mi hanno risposto...
Beh, allora lavorare legalmente non potro.. Ma.. almeno vedo l'azienda, provero a lavorare (per vedere se potro proprio fare questo lavoro e se andra' bene per me e per l'azienda). E poi se sara' davvero una cosa conveniente, potro tornare in Italia con il visto di lavoro che mi fara' questa azienda. Entrare nella procedura lunga ufficiale senza fare una prova non voglio ne io ne manager dell'azienda.
:-) ancora grazie a tutti![/quote:d00311c20a]
se ti sposi con uno dei papabili "bravi ragazzi" single del forum, li puoi distinguere da come si comportano bene in discoteca  :lol:  :lol:  :lol:  , hai risolto i tuoi problemi...
c69[/quote:d00311c20a]
Di alcuni non mi fiderei :-D :-D :-D :-D
Lenin
____________ Tu , si Tu ! se sei verramente onesto come ti credi di essere , fatti un giro QUI www.beppegrillo.it
“ E' un bene che il popolo non comprenda il funzionamento del nostro sistema bancario e monetario, perché se accadesse credo che scoppierebbe una rivoluzione prima di domani mattina. “
(Henry Ford)
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#18 12 Dicembre 2005, 14:14 |
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Daisy
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[quote:28fdf144a2="Cyberg69"]
se ti sposi con uno dei papabili "bravi ragazzi" single del forum, li puoi distinguere da come si comportano bene in discoteca :lol: :lol: :lol: , hai risolto i tuoi problemi...
c69[/quote:28fdf144a2]
[color=green:28fdf144a2]Buon idea,  grazie! hihihi  [/color:28fdf144a2]
____________ Se tu non ti ricordi la piщ piccola follia a cui ti ha condotto l'amore, tu non hai amato.(William Shakespeare)
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#19 13 Dicembre 2005, 9:11 |
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Daisy
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Registrato: Gennaio 2005
Messaggi: 145
Età: 55 Residenza: Odessa, Ucraina
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[quote:70ef011234="lenin"]
Di alcuni non mi fiderei :-D :-D :-D :-D
[/quote:70ef011234]
NO??? :shock:
____________ Se tu non ti ricordi la piщ piccola follia a cui ti ha condotto l'amore, tu non hai amato.(William Shakespeare)
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#20 13 Dicembre 2005, 9:14 |
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