Il matrimonio tra un/a cittadino/a italiano/a ed una/un cittadina/o russa/o, che gli interessati intendano celebrare anzichè in Italia davanti alla competente Autorità locale (il matrimonio consolare non risulta avere efficacia nell'ordinamento russo), deve essere preceduto dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.93 del codice civile italiano.
Competente ad effettuare la pubblicazione e' il Comune di residenza in Italia o, per i residenti all'estero, il Consolato italiano presso la cui anagrafe è registrato il/la connazionale. I nubendi, o persona da essi formalmente delegata, dovranno pertanto presentarsi presso i predetti Uffici e richiedere la pubblicazione del matrimonio. Essi possono peraltro presentarsi anche presso questo Consolato Generale che provvederà a trasmettere la richiesta al competente Comune italiano (o Consolato di residenza). In tal caso i certificati richiesti ai fini della pubblicazione di matrimonio sono :
per il/la cittadino/a italiano/a - certificato di nascita, di cittadinanza, di residenza, di stato libero con annotazione delle eventuali cause di scioglimento di precedenti vincoli matrimoniali. Poichè tali documenti vengono di norma richiesti anche dall'Autorità russa che celebra il matrimonio, essi devono essere debitamente legalizzati mediante apposizione dell'apostille (Convenzione dell'Aja del 05.10.1961) dalla competente Prefettura e non possono pertanto essere sostituiti da autocertificazioni;
per la/il cittadina/o russa/o - certificato di nascita recante l'apostille apposta dalla competente Autorità di stato civile russa, passaporto valido per l'espatrio recante il timbro che conferma lo stato libero del/della cittadino/a, certificato di divorzio (o di morte del coniuge) debitamente apostillato in caso di esistenza di un precedente vincolo matrimoniale, passaporto interno recante l'apposita attestazione di cittadinanza, certificato di residenza rilasciato dalla competente Autorità territoriale. I predetti documenti, ivi incluse le copie delle pagine dei passaporti sopra citati, devono essere accompagnati da relativa traduzione in lingua italiana.
L'Ufficio si riserva, se del caso, di richiedere ulteriore documentazione atta a comprovare l'inesistenza di impedimenti al matrimonio.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 89 del codice civile italiano, non può contrarre matrimonio la donna se non dopo 300 giorni dallo scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio.
L'atto di pubblicazione resta affisso all'albo comunale (o consolare) per almeno otto giorni e, in assenza di opposizioni, il matrimonio può essere celebrato dopo tre giorni dal termine della pubblicazione stessa ed entro 180 giorni (art. 99).
Nel caso di cittadini residenti in Italia o presso altra circoscrizione consolare, quando questo Consolato Generale avrà ricevuto dal Comune (o dal Consolato italiano) di residenza il certificato di eseguite pubblicazioni, potrà rilasciare al connazionale il nulla osta (certificato di capacità matrimoniale) da esibire a richiesta dell'Autorità russa che celebra il matrimonio. Tale nulla osta sarà invece direttamente rilasciato da questo Consolato nel caso di cittadini qui residenti.
Successivamente alla celebrazione il connazionale potrà richiedere all'Autorità locale il rilascio di un certificato di matrimonio che, debitamente legalizzato mediante apposizione dell'apostille e quindi tradotto in italiano, sarà consegnato a questo Consolato Generale per la successiva trasmissione al competente Comune in Italia (di residenza o di iscrizione all'AIRE) ai fini della trascrizione nel registro di stato civile.
Se invece il matrimonio misto sarà effettuato in Italia, il/la cittadino/a italiano/a dovrà rivolgersi al Comune dove si intende celebrare il matrimonio per richiedere le necessarie informazioni. Poichè di norma viene richiesto, tra gli altri, alla/al cittadina/o straniero il nulla osta rilasciato dal Consolato del suo Paese in Italia, in tal caso questi dovrà rivolgersi al Consolato della Federazione Russa a Roma o Milano o Genova.
NB:
Poichè la Legislazione Russa, difformemente da quella Italiana, consente ai propri cittadini di modificare con relativa facilità il proprio cognome ciò potrebbe dar luogo a problemi relativi all'identità della persona all'atto dell'esibizione di documenti avanti all'Autorità italiana. Al fine pertanto di agevolare gli interessati si suggerisce che la/il cittadina/a russa/o mantenga il proprio cognome russo anzichè sostituirlo, all'atto del matrimonio locale, con quello del coniuge italiano.
(fonte Consolato Generale d'Italia a San Pietroburgo)