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INAMMISSIBILITA' CITTADINANZA DL. 94/09 PRIMA SENTENZA FAVOREVOLE
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Messaggio INAMMISSIBILITA' CITTADINANZA DL. 94/09 PRIMA SENTENZA FAVOREVOLE 
 
Ringraziando Amedeo il titolare del forum tuttostranieri.org e .it  siamo venuti a conoscenza della prima sentenza favorevole per chi come me ed altri circa 7.000 extacomunitari si sono visti respingere l'istanza di cittadinanza perchè sono cambiate le leggi e si è passati dai vecchi 6 mesi di residenza, come prerequisito, agli attuali 2 anni. Di seguito vi posto il testo della sentenza al quale pregherei di dare massimo risalto e diffusione, ora a suo tempo la responsabile della prefettura di Torino mi aveva detto che nel caso fosse uscita 1 sentenza favorevole sarebbero stati costretti ad annullare i decreti di inammissibilità io ho mandato poco fa una mail e vediamo cosa mi risponderanno dalla prefettura, vi terrò aggiornati intanto ecco il testo integrale della sentenza :

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 447 del 2010, proposto da:
Leonora Qerreti, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Chincarini, con domicilio eletto presso Marco Meneghetti in Brescia, p.zza S. Martino della Battaglia, 2;


contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6;


per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

decreto del Prefetto 28/01/2010 prot. n.13802/2008 F.5232 Area IV Citt. che dichiara inammissibile la richiesta di concessione della cittadinanza italiana.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 il dott. Giuseppe Petruzzelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;


Ritenuto che la domanda della ricorrente, intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza, è stata presentata in data 13 6.2008, allorchè non era ancora entrata in vigore -8.8.2009- la legge n.94 del 15.7 209;

Ritenuto pertanto in conformità del principio “tempus regit actum” che alla presente fattispecie deve applicarsi l’art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n.91 la cui norma consente l’acquisto della cittadinanza al coniuge di cittadino italiano quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica;

Accertato che la ricorrente, coniugata in data 11.6.2007 ed iscritta all’anagrafe comunale dal 14.9.2007, alla data della presentazione della domanda di concessione della cittadinanza risiedeva in territorio italiano da oltre sei mesi;



P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Sezione di Brescia - definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 con l'intervento dei Signori:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente, Estensore

Sergio Conti, Consigliere

Carmine Russo, Referendario


IL PRESIDENTE, ESTENSORE      
      
DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/06/2010

 



 
Ultima modifica di nightwatch76 il 19 Agosto 2010, 20:01, modificato 1 volta in totale 
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