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Flussi 2011 E Visto Schengen Turistico
Autore Messaggio
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Messaggio Flussi 2011 E Visto Schengen Turistico 
 
salve
la mia ragazza russa ha trovato lavoro presso un agenzia turistica qui in italia ma dato che ha un visto schengen turistico (rilasciato dall ambasciata finlandese) ora lei è rientrata in russia nell attesa che l azienda fa richiesta dei flussi
dato che lei è laureata volevo chiedere:
visto l articolo 5 del decreto flussi

http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/testo-decreto-flussi.pdf

lei rientra in quella categoria?
oppure quella del articolo 2 lettera v ??

subito dopo la richiesta, nell attesa del nulla osta lavorativo, essendo che lei è in possesso del visto schengen turistico ouò comunque rientrare con esso nell attesa di tale nulla osta

grazie infinite per l'eventuali risposte!
 



 
ghigo112000 Invia Messaggio Privato
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Messaggio Re: Flussi 2011 E Visto Schengen Turistico 
 
Veramente con visto turistico (multientry da quel scrivi) non potrebbe lavorare, o meglio non potrebbe stipulare un regolare contratto di lavoro...
 




____________
invernorosso
L'essenziale è invisibile agli occhi.
 
invernorosso Invia Messaggio Privato Skype
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Messaggio Re: Flussi 2011 E Visto Schengen Turistico 
 
invernorosso ha scritto: [Visualizza Messaggio]
Veramente con visto turistico (multientry da quel scrivi) non potrebbe lavorare, o meglio non potrebbe stipulare un regolare contratto di lavoro...


infatti aspettano i flussi per farle il contratto
per ora lei ha un visto schengen turistico
 



 
ghigo112000 Invia Messaggio Privato
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Messaggio Re: Flussi 2011 E Visto Schengen Turistico 
 
ghigo112000 ha scritto: [Visualizza Messaggio]


dato che lei è laureata volevo chiedere:
visto l articolo 5 del decreto flussi

http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/testo-decreto-flussi.pdf

lei rientra in quella categoria?


Che dicono i decreti citati nell'Art.5 ?

Citazione:

subito dopo la richiesta, nell attesa del nulla osta lavorativo, essendo che lei è in possesso del visto schengen turistico ouò comunque rientrare con esso nell attesa di tale nulla osta

grazie infinite per l'eventuali risposte!


Provo a reinterpretare questa domanda e a risponderti: no, nn puo' in quanto il visto turistico e generalmente valido per una entrata, anche se torna in Russia prima della scadenza del visto stesso e avesse tempo per rientrare in Italia.
A meno che il visto non sia esplicitamente valido per piu' ingressi (multientry), i codici dei visto li dovresti trovare sul sito del ministero degli interni o della polizia di stato.
 




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invernorosso
L'essenziale è invisibile agli occhi.
 
Ultima modifica di invernorosso il 04 Gennaio 2011, 15:44, modificato 1 volta in totale 
invernorosso Invia Messaggio Privato Skype
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Messaggio Re: Flussi 2011 E Visto Schengen Turistico 
 
invernorosso ha scritto: [Visualizza Messaggio]
ghigo112000 ha scritto: [Visualizza Messaggio]


dato che lei è laureata volevo chiedere:
visto l articolo 5 del decreto flussi

http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/testo-decreto-flussi.pdf

lei rientra in quella categoria?


Che dicono i decreti citati nell'Art.5 ?

Citazione:

subito dopo la richiesta, nell attesa del nulla osta lavorativo, essendo che lei è in possesso del visto schengen turistico ouò comunque rientrare con esso nell attesa di tale nulla osta

grazie infinite per l'eventuali risposte!


Provo a reinterpretare questa domanda e a risponderti: no, nn puo' in quanto il visto turistico e generalmente valido per una entrata, anche se torna in Russia prima della scadenza del visto stesso e avesse tempo per rientrare in Italia.
A meno che il visto non sia esplicitamente valido per piu' ingressi (multientry), i codici dei visto li dovresti trovare sul sito del ministero degli interni o della polizia di stato.


si è valido per + ingressi

per quanto riguarda l art 5 mi hanno detto che sono categorie che non centra nulla

grazie tante :)
 



 
ghigo112000 Invia Messaggio Privato
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Messaggio Re: Flussi 2011 E Visto Schengen Turistico 
 
ghigo112000 ha scritto: [Visualizza Messaggio]
invernorosso ha scritto: [Visualizza Messaggio]
ghigo112000 ha scritto: [Visualizza Messaggio]


dato che lei è laureata volevo chiedere:
visto l articolo 5 del decreto flussi

http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/testo-decreto-flussi.pdf

lei rientra in quella categoria?


Che dicono i decreti citati nell'Art.5 ?

Citazione:

subito dopo la richiesta, nell attesa del nulla osta lavorativo, essendo che lei è in possesso del visto schengen turistico ouò comunque rientrare con esso nell attesa di tale nulla osta

grazie infinite per l'eventuali risposte!


Provo a reinterpretare questa domanda e a risponderti: no, nn puo' in quanto il visto turistico e generalmente valido per una entrata, anche se torna in Russia prima della scadenza del visto stesso e avesse tempo per rientrare in Italia.
A meno che il visto non sia esplicitamente valido per piu' ingressi (multientry), i codici dei visto li dovresti trovare sul sito del ministero degli interni o della polizia di stato.


si è valido per + ingressi

per quanto riguarda l art 5 mi hanno detto che sono categorie che non centra nulla

grazie tante :)



Me sa' tanto che te la devi sposa'!
 




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invernorosso
L'essenziale è invisibile agli occhi.
 
invernorosso Invia Messaggio Privato Skype
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Messaggio Re: Flussi 2011 E Visto Schengen Turistico 
 
Dal 31 gennaio al via le nuove richieste di ingresso per i lavoratori extracomunitari
Con il decreto 30 novembre 2010 (decreto flussi), che è stato ospitato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 305 del 31 dicembre scorso, è stata definita la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato.
In totale sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro non stagionale, i cittadini stranieri non comunitari, entro una quota massima di 98.080 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si aggiunge alla quota di 6.000 unità già prevista con il precedente Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2010.
Dunque, dal prossimo 31 gennaio sarà possibile inoltrare le richieste d’ingresso per gli stranieri residenti all’estero, attraverso un’istanza da inviare con modalità esclusivamente telematica.
I consulenti del lavoro informano di disporre di un canale privilegiato per l’inoltro delle suddette domande per conto terzi, dopo essersi accreditati per il tramite dell'Ordine provinciale di appartenenza. Se il consulente si è già accreditato lo scorso anno e dispone delle password, le stesse sono ancora valide. Il tutto in virtù del Protocollo siglato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine con il Ministero dell'Interno il 3 dicembre 2007 e confermato anche per il 2011.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 novembre 2010     
    Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato, per l'anno 2010. (10A15386) (GU n. 305 del 31-12-2010 )


 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  successive modificazioni  ed  integrazioni,  recante  il   testo  unico   delle disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, Regolamento  recante norme di attuazione del testo unico sull'immigrazione;  Visto l'art. 3 del testo unico  sull'immigrazione,  come  modificato dall'art.  10-ter  del  decreto  legge  30  dicembre  2009,  n.  194, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2010, n. 25,  il quale dispone che la determinazione annuale delle  quote  massime  di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  sulla  base  dei  criteri generali per la definizione dei  flussi  d'ingresso  individuati  nel documento   programmatico   triennale,   relativo    alla    politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che «in caso di  mancata  pubblicazione  del  decreto  di  programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo'  provvedere  in via transitoria, con proprio  decreto,  entro  il  30  novembre,  nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato»;
  Considerato che il documento programmatico triennale non  e'  stato emanato;
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n. 288 del 10 dicembre 2008,  concernente la programmazione transitoria dei flussi  d'ingresso  dei  lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per  l'anno 2008, che prevede una quota complessiva di 150.000 unita';
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1° aprile 2010, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n. 91 del 20 aprile 2010, concernente  la programmazione  transitoria  dei  flussi  d'ingresso  dei  lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio  dello Stato per l'anno 2010;
  Rilevato che il predetto decreto del Presidente del  Consiglio  dei Ministri 1° aprile 2010 prevede  -  come  anticipazione  della  quota massima di ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali  per l'anno 2010 - rispettivamente, una  quota  per  l'ingresso  di  4.000 cittadini stranieri non comunitari, residenti all'estero, per  motivi
di lavoro autonomo ed una quota per  l'ingresso  di  2.000  cittadini stranieri  non  comunitari,   residenti   all'estero,   che   abbiano completato  programmi  di  formazione  ed  istruzione  nel  Paese  di origine;
  Ritenuta l'urgenza di definire,  per  soddisfare  le  esigenze  del mercato del lavoro italiano, la quota di  lavoratori  extracomunitari non stagionali da ammettere nel territorio  dello  Stato  per  l'anno 2010;
  Considerata l'esigenza di dare  riscontro  in  via  prioritaria  ai bisogni delle  famiglie,  consentendo  gli  ingressi  per  il  lavoro domestico e di assistenza e cura alla persona;
  Visto l'art. 21 del testo unico  sull'immigrazione,  in  precedenza richiamato, circa la previsione di quote riservate a favore di  Paesi che  collaborano  nelle  politiche  di  regolamentazione  dei  flussi d'ingresso e nelle procedure di riammissione, nonche'  la  previsione di quote riservate ai lavoratori di origine italiana;
  Ravvisata  inoltre  la  necessita'  di  prevedere  una  quota   per l'ingresso in Italia di  lavoratori  extracomunitari  non  stagionali residenti all'estero che hanno  partecipato  a  corsi  di  formazione professionale e di istruzione nei Paesi di origine ai sensi dell'art. 23 del citato Testo unico sull'immigrazione;
  Rilevato che ai fini anzidetti puo'  provvedersi  con  decreto  del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  da  adottare,  in  via  di programmazione transitoria, entro il limite della  quota  complessiva utilizzabile per l'anno 2010,  determinata  sulla  base  della  quota complessiva prevista dal decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri 3 dicembre 2008 e delle corrispondenti quote per lavoro  non stagionale  gia'  autorizzate,  a  titolo  di  anticipazione  per  il corrente anno 2010, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri 1° aprile 2010;
 
                              Decreta:
 
                      
        Art. 1

 
  1. In via di programmazione transitoria dei flussi  d'ingresso  dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello  Stato per l'anno 2010, sono ammessi in Italia, per  motivi  di  lavoro  non stagionale, i cittadini stranieri non  comunitari,  entro  una  quota massima di 98.080 unita', da ripartire tra le regioni e  le  province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali, che si aggiunge alla quota di 6.000 unita' gia' prevista, in  via  di anticipazione, con  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri 1° aprile 2010.

Art. 2

 
  1. Nell'ambito della quota di  cui  all'art.  1,  sono  ammessi  in Italia, per motivi  di  lavoro  subordinato  non  stagionale,  52.080 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per  sottoscrivere specifici  accordi  di  cooperazione  in  materia  migratoria,  cosi' ripartiti:
    a) 4.500 cittadini albanesi;
    b) 1.000 cittadini algerini;
    c) 2.400 cittadini del Bangladesh;
    d) 8.000 cittadini egiziani;
    e) 4.000 cittadini filippini;
    f) 2.000 cittadini ghanesi;
    g) 4.500 cittadini marocchini;
    h) 5.200 cittadini moldavi;
    i) 1.500 cittadini nigeriani;
    l) 1.000 cittadini pakistani;
    m) 2.000 cittadini senegalesi;
    n) 80 cittadini somali;
    o) 3.500 cittadini dello Sri Lanka;
    p) 4.000 cittadini tunisini;
    q) 1.800 cittadini indiani;
    r) 1.800 cittadini peruviani;
    s) 1.800 cittadini ucraini;
    t) 1.000 cittadini del Niger;
    u) 1.000 cittadini del Gambia;
    v) 1.000 cittadini di altri  Paesi  non  appartenenti  all'Unione europea che concludano accordi finalizzati alla  regolamentazione  dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.


  
  Art. 3

1. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero provenienti da Paesi non elencati all'art. 2, entro una quota di 30.000 unita' per il settore del lavoro domestico e di assistenza e cura alla persona.

Art. 4

 
  1. Nell'ambito della quota di cui all'art.  1,  e'  autorizzata  la conversione in permessi  di  soggiorno  per  lavoro  subordinato  non stagionale di:
    a) 3.000 permessi di soggiorno per studio;
    b) 3.000 permessi di soggiorno per tirocinio e/o formazione;
    c) 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
    d) 1.000 permessi di  soggiorno  CE  per  soggiornanti  di  lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato  membro dell'Unione europea.
  2. Nell'ambito della quota di cui all'art.  1,  e'  autorizzata  la conversione in permessi di  soggiorno  per  lavoro  autonomo  di  500 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini  di  Paesi  terzi  da  altro  Stato  membro  dell'Unione europea.

Art. 5

 
  1. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1 e' riservata una quota di 4.000 ingressi ai cittadini  stranieri  non  comunitari  residenti all'estero che abbiano completato i  programmi  di  formazione  e  di istruzione nel paese di origine ai sensi  dell'art.  23  del  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.  In  caso  di  esaurimento  della predetta  quota,  sono  ammessi  ulteriori  ingressi  sulla  base  di effettive richieste di lavoratori formati ai sensi del citato art. 23 e dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto 1999, n. 394.

    
Art. 6


1. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, per l'anno 2010 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, entro una quota di 500 unita', lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.

Art. 7

 
  1. I termini per  la  presentazione  delle  domande  ai  sensi  del presente decreto decorrono:
    a) per i lavoratori provenienti dai Paesi  indicati  all'art.  2, dalle  ore  8  del  trentunesimo  giorno  successivo  alla  data   di pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana;
    b) per i lavoratori  provenienti  dai  Paesi  diversi  da  quelli indicati all'art. 2:
      1) dalle ore 8 del trentatreesimo giorno successivo  alla  data di pubblicazione del presente decreto,  per  il  settore  del  lavoro domestico e di assistenza e cura alla persona;
      2) dalle ore 8 del  trentaquattresimo  giorno  successivo  alla data di pubblicazione del presente  decreto,  per  tutti  i  restanti settori.
  2. Nel limite della quota  di  cui  all'art.  1,  sono  ammesse  le domande di nulla osta al lavoro presentate entro sei mesi dalla  data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana.

  Art. 8

 
  1. Trascorsi centoventi giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le quote stabilite nel presente decreto, ferma restando la  quota  massima  di cui all'art. 1, possono  essere  diversamente  ripartite  sulla  base delle effettive necessita' riscontrate sul mercato del lavoro.
    Roma, 30 novembre 2010
 
                                            Il Presidente: Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2010
Ministeri istituzionali -  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 20, foglio n. 271
 




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La mattina si svegliano, ogni giorno, un fesso e un furbo. Se i due si incontrano, l'affare è fatto
La vita è troppo corta per essere trascorsa nella pianura padana, se ti è possibile, vattene. Il tuo corpo e la tua anima ti ringrazieranno.
Walter Boiler inventò l'acqua calda dopo avere conosciuto la dama di spadocle
 
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