Re: Avvocato In Russia Ed Esercizio Professione In Italia
Ogni professionista non comunitario che ne faccia richiesta può ottenere il riconoscimento ai sensi della direttiva 2005/36/CE.
Il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in Paesi extra-comunitari avviene in applicazione del combinato disposto degli articoli 37 D. Lgs. 25/07/98 n. 286 e 39 e 49 del DPR 31 agosto 1999 n.394 in base ai quali l’iscrizione all’Albo degli Avvocati è ammessa previa documentazione:
a) del decreto di riconoscimento rilasciato dal Ministero della Giustizia;
b) del certificato del Consiglio Nazionale Forense di attestazione superamento prova attitudinale prevista dall'art. 22.2 del D.lgs.206/2007;
Il facsimile di domanda di riconoscimento è diverso a seconda che la domanda stessa venga presentata
- da un cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia o
- da un cittadino straniero che invii la domanda dall’estero, e che intenda utilizzare il riconoscimento del titolo professionale al fine di ottenere il visto di ingresso in Italia per lavoro autonomo.
In quest’ultimo caso lo straniero deve richiedere al Ministero della giustizia la dichiarazione che non sussistano motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo dell’attività professionale.Tutti i documenti richiesti (titoli di studio e professionali) ai fini della presentazione della domanda, devono essere prodotti in forma originale legalizzata o in copia autenticata legalizzata a cura della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese in cui è stato formato il documento.
In alternativa o comunque pro tempore può lavorare come consulente legale per studi professionali, ma non potrà fregiarsi del titolo di avvocato.
Ultima modifica di Nabat il 19 Settembre 2011, 17:12, modificato 1 volta in totale |