Salve Daniele,
Non costituisce obbligo per un cittadino italiano o straniero il munirsi di carta di identità italiana, salvo i casi di applicazione del comma secondo dell'art. 4 T.U.L.P.S. a mente del quale l'autorità di PS "Ha facoltà inoltre di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi, entro un dato termine, della carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza."
Fuori di queste situazioni particolari, ai fini dell'identificazione il cittadino straniero dovrà esibire il permesso di soggiorno unitamente al proprio passaporto o un equipollente "documento munito di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall’amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare" secondo la definizione dell'art.1, lett. d) del D.P.R. n.445/2000, salvo non sia titolare di "permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo", l'ex carta di soggiorno, che ai sensi della Dir. 2003/109/CE costituisce autonomo documento di identità, ma solo nei primi 5 anni dal rilascio.
Differentemente per il semplice riconoscimento ovvero quando non sia necessario "certificare" l'identità della persona, sarà sufficiente utilizzare il pds.
Cordiali Saluti
Avv. Marco De Angelis